Normativa Inerente Collaudo Impianti e CURIT Regione Lomabrdia

Creato da Cristian Sali, Modificato il Thu, 11 Jan 2024 alle 08:56 AM di Cristian Sali

Entro quanto tempo deve essere eseguito il Primo Avviamento di un impianto? 

Come da DGR3502 del 5-8-202 Art. 8
9. Il collaudo dell’impianto può essere effettuato fino a 6 mesi dalla data di posa del generatore. Nel periodo antecedente al collaudo, l’impianto risulta non attivo e pertanto non può essere utilizzato. 
In questo caso, l’attivazione dell’impianto coincide con la prima accensione e la trasmissione della documentazione all’Autorità competente tramite CURIT, da parte dell’installatore, avviene senza il riconoscimento dei contributi previsti al successivo punto 19. Se il collaudo viene effettuato dopo 6 mesi dall’installazione dell’impianto, l’installatore è comunque vincolato agli obblighi previsti per il rilascio della dichiarazione di conformità e alla trasmissione all’Autorità competente della documentazione prevista ed è tenuto alla corresponsione dei contributi sopra citati.
10. La data di installazione è individuata nella dichiarazione di conformità relativa alla messa in esercizio dell’impianto, successiva all’allacciamento al contatore. Nel caso la messa in esercizio dell’impianto non sia contestuale all’installazione del generatore e non vi siano altri elementi oggettivi attestanti la data di installazione, occorre fare riferimento al documento fiscale dell’acquisto del generatore da parte del responsabile dell’impianto termico.
11. Per gli impianti che, entro 6 mesi dall’installazione, sono posti in esercizio senza collaudo o sono collaudati senza trasmissione della documentazione, la sanzione richiamata al punto 24 comma 5 lettera d) si applica all’Installatori.


Chi deve effettuare il collaudo dell'impianto?

Come da DGR3502 del 5-8-202 Art. 12
2. L’installatore, al termine dei lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, anche solo parziale di un impianto e a valle delle prove di funzionalità, provvede a redigere la Dichiarazione di conformità dell’impianto, o della parte di impianto su cui è intervenuto, corredata di tutti gli allegati obbligatori come previsto dal D.M. 37/2008. Le prove di funzionalità devono essere riportate sui Rapporti di controllo ed efficienza energetica approvati con il D.D.U.O. 11785/2015 e ss.mm.ii., in base alla tipologia di generatore a servizio dell’impianto. L’installatore redige anche il Libretto di impianto in tutte le parti interessate ed obbligatorie ai fini dell’accatastamento. Tutta la documentazione prodotta deve essere rilasciata al responsabile di impianto. L’installatore può delegare le attività di messa in esercizio dell’impianto ad un altro operatore in possesso dei requisiti tecnici necessari per la tipologia di impianto da installare; la messa in esercizio  dell’impianto deve comunque essere effettuata in presenza di entrambi gli operatori e gli stessi devono sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico. La responsabilità della  trasmissione della documentazione all’Autorità competente resta comunque in capo all’installatore.


Chi deve e può targare un impianto?

Come da DGR3502 del 5-8-202 Art. 6
La targatura degli impianti termici ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice. L’apposizione della Targa sull’impianto avviene tramite:
 - l’installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
 - il terzo responsabile, ove nominato, o il manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato per il quale è prevista la trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM);
 - l’ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

L’applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell’operatore che l’ha apposta all’impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT, delegandolo anche alla registrazione in CURIT della Targa. 
L’irregolare svolgimento del processo di targatura dell’impianto espone il soggetto che ha 
operato sull’impianto alle sanzioni previste dall’art. 27, comma 13, della l.r. 24/2006.

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